Sono oggetto di segnalazione le violazioni, o i fondati sospetti di violazioni, di normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo dell’Agenzia e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali relativi al diritto nazionale;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato al D.lgs. 24/2023 e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE), come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati nei punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Le informazioni, compresi i fondati sospetti, possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle che il segnalante ritiene che potrebbero essere commesse sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti.
Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche:
- quegli elementi che riguardino condotte volte ad occultare le violazioni (es. attività di occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione);
- le mere irregolarità, a condizione però che costituiscano “elementi concreti” (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal D.lgs. 24/2023.
Al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo di cui sopra.
I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, divulgare pubblicamente o denunciare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.